DOP-IGP-STG

CDQ ITALIA – ORGANISMO PRIVATO PER IL CONTROLLO DEI PRODOTTI DOP – IGP - STG

CDQ ITALIA organismo privato riconosciuto MIPAAF
Con decreto ministeriale 21 novembre 2006 - n. 66771 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – numero 283 del 05 dicembre 2006 -  l'Organismo denominato CDQ ITALIA srl è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128

Gazzetta Ufficiale  numero 283 del 5 dicembre 2006 - pag. 44

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2006

Iscrizione dell'organismo denominato CDQ Italia Srl nell'elenco degli  organismi privati  per  il  controllo delle denominazioni di origini  protette  (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle  attestazioni   di  specificità  (STG),  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 7  della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  che  sostituisce l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualità dei prodotti agroalimentari

Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme  generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);    Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle

denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in  particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;    Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n. 510/2006, concernente i  controlli;    Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia  alle  Comunità  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare

l'art.  14,  che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.  128,  contenente  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli e alimentari,  istituendo  un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,

sentite le regioni;   Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 4 aprile 1998, n.  128,   come  sostituito,  il  quale  individua  nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorità  nazionalepreposta  al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile  della vigilanza sulla stessa;

Vista  la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art.  53  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128, come sostituito, da parte  dell'organismo  CDQ  Italia Srl, con sede in Canosa di Puglia, Piazza  della  Repubblica  n. 31, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco  degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origini  protette  (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);    Vista la documentazione agli atti del Ministero;  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attività di controllo   debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto  ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;   Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi  del  comma 1  del  citato  art. 53 della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come sostituito, si e' avvalso del Gruppo  tecnico di valutazione;  Verificata   la   sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di iscrizione dell'organismo CDQ Italia Srl al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.
L'organismo  denominato  CDQ  Italia  Srl,  con  sede  in Canosa di  Puglia,  Piazza della Repubblica n. 31, e' iscritto nell'elenco degli  organismi privati  per  il  controllo delle denominazioni di origini  protette  (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle  attestazioni  di  specificita'  (STG)  ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della  legge 24 aprile 1998, n. 128.

Art. 2.
1.  L'organismo  iscritto  CDQ  Italia  Srl  non puo' modificare la  denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio  manuale della qualita', le procedure di controllo  cosi'  come  presentate  e  esaminate, senza il preventivo  assenso  dell'Autorita'  nazionale  competente  che lo stesso art. 53 della  legge  24 aprile  1998, n. 128, come sostituito, individua nel  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2.  La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo,  nonche'   l'esercizio   di  attivita'  che  risultano  oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento di iscrizione  possono comportare la revoca della stessa.
Art. 3.
L'iscrizione  di  cui  al presente decreto decorre dalla data della  sua  emanazione  e  ha  durata  di anni tre, fatti salvi sopravvenuti  motivi   di   decadenza.   Nell'ambito   del   periodo  di  validità dell'iscrizione,  l'organismo CDQ Italia Srl e' tenuto ad adempiere a  tutte   le   disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.   Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006
Il direttore generale: La Torre

Le novità per registrare prodotti DOP e IGP (Regolamento CE n. 510/2006 - 20.3.2006)

Anche una qualità fatta per durare ha bisogno di qualche revisione. E’ quanto accade nel campo dei prodotti alimentari e agricoli registrati come “denominazione di origine protetta” (DOP) e come “indicazione geografica protetta” (IGP). Passati 14 anni dalla prima introduzione delle norme di settore, l’Unione europea semplifica e chiarisce le procedure di registrazione. Accoglie anche le richieste dell’Organizzazione mondiale del commercio per equilibrare la concorrenza, sicché i Paesi terzi non sono più tenuti al requisito della reciprocità e della equivalenza delle forme di protezione. I loro operatori possono inoltre presentare domande e opposizioni senza dover ricorrere all’intermediazione dei propri governi. Il nuovo regolamento CE 510/2006 (Gazzetta Ufficiale europea L 93 del 31.03.2006) riscrive completamente e abroga il regolamento CEE 2081/92. Il regolamento migliora innanzitutto la tutela dei consumatori europei per quanto riguarda la riconoscibilità dei prodotti.

A decorrere dal 1° maggio 2009 le etichette dovranno riportare i simboli comunitari standard o le apposite diciture. I simboli e il registro dei prodotti DOP e IGP sono pubblicati in un sito internet della Commissione europea /Agricoltura. Quanto ai produttori, le richieste di registrazione sono presentate di norma dalle associazioni interessate presso le autorità nazionali. La commercializzazione dei prodotti registrati è aperta a tutti gli operatori che adottano gli appositi disciplinari, nei quali si dà conto di ogni aspetto che costituisce e rappresenta la peculiarità, l’identità e l’origine dei prodotti. In termini essenziali, quelli a denominazione di origine protetta hanno tuttavia un legame più forte ed esclusivo con l’area geografica di riferimento. Nella stessa area si svolgono infatti tutte le attività di produzione, di trasformazione e di elaborazione. Per il riconoscimento dell’indicazione geografica protetta è invece previsto che la notorietà dei prodotti sia associata ad almeno uno dei tre stadi operativi della filiera. Le norme per la registrazione tutelano i produttori e i consumatori contro il rischio di confusioni o di abusi più o meno intenzionali. Sono a questo proposito determinanti gli aspetti linguistici e giuridici che riguardano l’uso dei nomi e il loro confronto. La registrazione non è ammessa nei casi in cui il nome di un prodotto, pur essendo collegato con il nome del luogo o della regione in cui è stato inizialmente prodotto o commercializzato, corrisponde ad una denominazione divenuta generica nell’uso comunitario. Non è parimenti ammessa se il nome proposto è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, in modo tale da poter indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Sono infine definiti i criteri di fondo per affrontare i problemi legati alle possibili omonimie, anche parziali. Particolarmente dettagliate le norme sulla protezione. Tra queste, il divieto di usare espressioni che mirano a sfruttare, anche in modo evocativo, la reputazione di una indicazione o di una denominazione protetta (“genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” e simili). Il regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, e alle bevande spiritose. Nella Gazzetta Ufficiale europea L 93/2006 è pubblicato anche il nuovo regolamento CE 509/2006 sulle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (STG). Una specialità tradizionale garantita non fa riferimento ad una origine ma ha per oggetto la valorizzazione di una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale.

Nuova procedura nazionale per la registrazione delle DOP e IGP

Con Decreto Ministeriale 17 novembre 2006, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha rivisto le proprie procedure per le nuove richieste di registrazione DOP/IGP dei prodotti agroalimentari ai sensi del Reg. (CE) 510/2006. Il DM è stato pubblicato sulla G.U. n. 276 del 27 novembre 2006.
La procedura nazionale di registrazione di nuove DOP/IGP non è molto cambiata rispetto a quella prevista dalla precedente Circolare ministeriale 4/2000.
Oggi, al soggetto proponente, sono richiesti maggiori approfondimenti e ulteriori informazioni.
Si evidenziano di seguito alcuni tra i passaggi innovativi.

  • Maggiore definizione del soggetto (proponente) legittimato a presentare la richiesta di registrazione. L’associazione proponente deve rappresentare sia una produzione superiore al 50% di quella ottenuta nella zona delimitata, sia una percentuale superiore al 30% delle imprese ora coinvolte nella produzione.

  • Tra la documentazione che accompagna la domanda (atto costitutivo, statuto, delibera assembleare, disciplinare di produzione, relazione tecnica, relazione storica) deve essere compresa anche una relazione socio-economica che descriva non solo la produzione e l’offerta attuale ma anche quella potenziale dei prossimi 5 anni.

  • E’ previsto il versamento di un contributo destinato a coprire le spese d’istruttoria. La ricevuta di tale contributo deve essere allegata alla domanda. La somma deve essere ancora determinata  con un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Per quanto riguarda il parere regionale, Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto, fisserà prossimamente le modalità di partecipazione delle Regioni, alla procedura nazionale.

Che cos’è un prodotto DOP – IGP – STG

L’Italia vanta attualmente il primato europeo tra i prodotti riconosciuti con la qualifica di Denominazione d’Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) e Specialità Tradizionale Garantita (STG).
La storia e le tradizioni di tutto il nostro Paese risiedono anche nella tutela e nella valorizzazione del grande patrimonio agroalimentare italiano.
L'Amministrazione sostiene e favorisce con sempre maggiore forza il sistema delle denominazioni che l’Europa ha adottato per sviluppare e proteggere i prodotti alimentari.
E' grazie a questi sistemi che è possibile incoraggiare le produzioni agricole e i produttori, proteggendo i nomi dei prodotti contro imitazioni ed abusi, aiutando nel contempo i consumatori a riconoscere e a scegliere la qualità.

Il "prodotto tipico", inteso come prodotto agricolo o agro-alimentare trasformato, è una combinazione tra qualità della vita e lavoro agricolo. Esso è il protagonista della valorizzazione del paesaggio, della cultura contadina e testimone speciale della vita di un territorio.
Il prodotto tipico rientra in un processo di sviluppo economico essendo per l'agricoltura un aiuto a mantenere in vita una serie di piccole realtà che divengono così capaci di portare avanti il patrimonio di luoghi fatti di storia, cultura, paesaggio, tradizione e tipicità.
Non essendo ancora vigente una normativa che definisca univocamente il "prodotto tipico", si può ricavare una definizione dall'esperienza accumulata negli anni.
Un prodotto tipico e tradizionale è un prodotto le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e legate a particolari zone geografiche che per le loro peculiarità ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di unico nel suo genere, con una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello locale.
Per acquisire la qualifica di prodotto tipico vengono individuati i seguenti elementi:
Lo spazio: ovvero il territorio dove si produce il prodotto; Il tempo: la legislazione nazionale da un riferimento preciso alle produzioni "consolidate nel tempo" (almeno 25 anni); il prodotto tipico è il frutto di un processo produttivo che per metodi e regole si sia rafforzato nel tempo rientrando così nella storia del territorio.
Vi sono alcune caratterizzazioni che permettono di accedere ad un prodotto alla categoria del tipico: genetiche, fenotipiche, chimiche, metodiche; la presenza anche di una sola di queste caratteristiche consente ad un prodotto di distinguersi da altri prodotti dello stesso genere.
Vediamo ora, nello specifico, i principali Marchi che contempla la legislazione:
DOC
La DOC (Denominazione di Origine Controllata) è un marchio che viene attribuito ai vini prodotti in zone delimitate, di solito di piccole e medie dimensioni, con indicazione del loro nome geografico. Di norma il nome del vitigno segue quello della DOC e la disciplina di produzione è piuttosto rigida. I vini DOC sono immessi al consumo soltanto dopo approfondite analisi chimiche e sensoriali.

DOCG
La DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) è un marchio che viene attribuito ai vini DOC di "particolare pregio qualitativo" e di notorietà nazionale e internazionale. Questi vini vengono sottoposti a controlli più severi, debbono essere commercializzati in recipienti di capacità inferiore a cinque litri e portano un contrassegno dello Stato che dà la garanzia dell'origine, della qualità e che consente di numerare le bottiglie.
IGT
L'Indicazione geografica tipica è attribuita ai vini caratterizzati da un’indicazione geografica, che può essere accompagnata o meno da menzioni (ad esempio del vitigno). E’ contraddistinta da zone di produzione normalmente ampie e da una disciplina di produzione poco restrittiva.
DOP
La DOP (Denominazione di Origine Protetta) è un marchio di qualità che viene attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia DOP, inoltre, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito dall'organismo di controllo.
IGP
La IGP (Indicazione Geografica Protetta) è un marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere la IGP, quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito dall'organismo di controllo.
STG
Il marchio STG (Specialità Tradizionale Garantita) è il riconoscimento europeo, ai sensi del Reg. CE 2082/92, del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento od insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le STG dalle DOP e dalle IGP. Per le ragioni sopra esposte, un prodotto con marchio STG può essere prodotto ovunque, a patto che sia rispettato il relativo disciplinare di produzione.
BIOLOGICO
Sono biologici i prodotti per i quali, in tutte le fasi del ciclo produttivo, è escluso l’utilizzo di prodotti chimici (pesticidi e fertilizzanti), ed è previsto esclusivamente l’impiego di tecniche di coltivazione e allevamento rispettose dell’ambiente: per rendere fertili i terreni si ricorre alla rotazione delle colture e si utilizzano concimi organici e minerali naturali, mentre per difendere le coltivazioni dai parassiti si adottano prodotti e tecniche che non hanno impatto sull’ambiente. I prodotti provenienti dall’agricoltura biologica sono disciplinati dal regolamento Cee 2092/91 e sono sottoposti a un rigido sistema di controlli, stabilito per legge, che ne verifica la conformità a specifiche regole produttive. Si riconoscono dalla dicitura "Da agricoltura biologica". Sempre in etichetta compare il nome dell’organismo di controllo, l’autorizzazione ministeriale e una serie di lettere e cifre che sono la "carta d’identità" del prodotto e del produttore: IT (Italia), Xyz (sigla dell’organismo di controllo), 1234 (codice dell’azienda), F (prodotto fresco) o T (prodotto trasformato), 000000 (codice di autorizzazione). Il prodotto da agricoltura biologica può anche essere identificato dal logo comunitario introdotto dal regolamento Ce n.331/2000.

Per ulteriori informazioni contattare la CDQ ITALIA srl – Settore Agroalimentare.