VERIFICHE DI IMPIANTI MESSA A TERRA

Fin dalla fine degli anni ’50 ogni attività in cui figurassero lavoratori dipendenti doveva denunciare l’installazione almeno del proprio impianto di messa a terra (mediante lo storico “modello B”) al fine di ottenerne l’omologazione, dopodiché sottoporre lo stesso a verifiche periodiche biennali. Fino ad oggi tali verifiche potevano essere effettuate soltanto dagli organismi tecnici pubblici (ASL), spesso in difficoltà per oggettiva mancanza di organico. Quanto detto per l’impianto di messa a terra vale anche per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e per gli impianti elettrici in luoghi a rischio di esplosione.

Con l’entrata in vigore del DPR 462/2001 tale quadro normativo viene radicalmente riformato, con l’introduzione soprattutto delle seguenti novità:

- si effettua la denuncia inviando la dichiarazione di conformità all’ISPESL (o ASL per impianti elettrici in luoghi a rischio esplosione

- la periodicità di verifica viene fissata in 5 anni per gli impianti di tipo ordinario, 2 anni per gli impianti in luoghi a rischio di esplosione o in ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri e in locali medici

- le verifiche, oltre che da parte degli organi pubblici, possono essere effettuate da Organismi privati purché abilitati dal Ministero.

Con la pubblicazione sulla G.U. n° 6 dell’08/01/2002 del DPR 22/10/2001, n° 462, “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, entreranno in vigore, dal 23 gennaio 2002, le nuove modalità per la messa in esercizio, l’omologazione, la prima verifica e le verifiche periodiche dei suddetti impianti.

In sintesi, il decreto, riporta quanto segue:

1. la messa in esercizio è subordinata alla verifica eseguita dall’installatore che rilascia la “dichiarazione di conformità”: tale dichiarazione equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto. Fanno eccezione gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per i quali lèomologazione è effettuata dall’ASL o dall’ARPA competenti per territorio che effettuano la prima verifica;

2. entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il medico dentista presenta la dichiarazione di conformità / certificato di omologazione allo sportello unico per le attività produttive; se lo sportello non è ancora attivato invia la dichiarazione all’ISPESL e all’ASL o allèARPA territorialmente competenti. 

3. l’ISPESL effettua la prima verifica “a campione” sulla base di criteri specifici (cfr. Art. 3, comma 2) e trasmette le risultanze all’ASL o all’ARPA;

4. il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare regolari manutenzioni dell’impianto;

5. il datore di lavoro ha l’obbligo di far sottoporre a verifica gli impianti ogni 5 anni (ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio di incendio - e con pericolo di esplosione - per i quali la periodicità è biennale) all’ASL o all’ARPA o agli eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive: il soggetto che ha eseguito la verifica rilascia apposito verbale che deve essere conservato a cura del datore di lavoro ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza;

6. tutte le spese per le verifiche sono a carico del datore di lavoro;

7. verifiche straordinarie vanno, comunque, effettuate in caso di:

a. esito negativo della verifica periodica

b. modifica sostanziale dell’impianto

c. richiesta del datore di lavoro

8. il datore di lavoro comunica all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

9. Il DPR 462/2001 abroga gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55, gli artt. 2, 3 e 4 del DM 12/09/1959 nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.

Il regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

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DPR 462/2001

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