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Il D.lgs n.231/2001 e la Responsabilità Amministrativa
DESCRIZIONE GENERALE
Il Decreto Legislativo 231/01 ha introdotto nel sistema legislativo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito altrui: il che equivale a dire che oltre alle persone fisiche gli Enti collettivi rispondono ora in proprio avanti la giurisdizione penale qualora un dirigente e/o dipendente abbia commesso un reato nell’interesse della Società tra quelli ricompresi in un elenco che viene periodicamente aggiornato e che, a modo di esemplificazione, contiene i reati societari, quelli contro la pubblica amministrazione, le frodi ai danni dello Stato o della UE nonché ’’ e trattasi di recentissima innovazione (27 agosto 2007) ’’ i delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti ad infortuni sul lavoro qualora vi sia una corrispondente violazione della disciplina 626/94.
Il Decreto 231/01 prevede in particolare che la responsabilità dell’Impresa venga accertata nell’ambito di un processo penale, normalmente nell’ambito del medesimo procedimento relativo agli autori del reato presupposto.
Ove l’accertamento pervenga all’affermazione di responsabilità della persona giuridica si da luogo all’irrogazione di pene modulate su un apposito arsenale sanzionatorio che ne contempla una gamma articolata andante dalla sanzione pecuniaria sino al commissariamento dell’azienda od alla cancellazione dal registro delle imprese passando attraverso la confisca dei profitti e la perdita della capacità di contrattare con la P.A.
Nel corso della fase investigativa (quindi prima del giudizio), nei confronti delle Società indagate possono essere adottate misure cautelari, cioè a dire sostanziali anticipazioni della pena finale volte a prevenire la ripetizione dell’illecito.
Tali misure assumono particolare rilevanza in quanto si esplicano, di fatto, in sanzioni interdittive, ovvero al commissariamento.
La responsabilità dell’Ente è presunta se quest’ultimo non disponga di un Modello di Gestione e Controllo anticrimine (cosiddetta inversione dell’onere della prova), mentre nell’ipotesi in cui sia dotato di tale strumento di governance è l’accusa che deve dimostrare che il sistema sia inidoneo o inefficace: è quindi evidente che per l’Impresa è considerevolmente più agevole difendersi ’’ portando ad escludere la propria responsabilità ’’ qualora si sia dotata di un Modello e di una struttura di vigilanza interna adeguati, lasciando all’Inquirente l’onere di provare l’inadeguatezza dello stesso piuttosto che, in assenza del Modello, dover dimostrare la propria estraneità ai fatti addebitati.
L’adozione di un Modello Organizzativo di Controllo, oltre alla funzione preventiva realizza anche dei benefici aziendali derivanti dal perfezionamento dell’organizzazione interna ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità.
MODALITÀ ATTUATIVE
Nella definizione e nello sviluppo di un Modello Organizzativo per la Prevenzione dei Reati, è assolutamente necessario considerare la specifica realtà aziendale.
Il sistema deve essere modellato in ragione delle peculiarità della singola impresa, affinché possa tradursi in un opportunità di reale tutela.
L’avviamento del Sistema prevede diverse fasi:
Fase 1: Valutazione della situazione aziendale e analisi delle aree di rischio.
Fase 2: Approvazione, con delibera del consiglio di amministrazione del Codice Etico Aziendale.
Fase 3: Progettazione ed attuazione del Modello Organizzativo per la Prevenzione dei Reati.
Fase 4: Approvazione, con delibera del consiglio di amministrazione del Modello Organizzativo.
Fase 5: Formazione ad hoc di tutto il personale (top management, dirigenti, quadri e delegati)
Fase 6: Assistenza al mantenimento ed alla efficace applicazione del sistema di gestione
BENEFICI
Benefici economici per l’impresa che possono essere in via diretta, derivanti dalla non applicazione di sanzioni pecuniarie e in via indiretta, derivanti dalla non applicazione delle sanzioni interdittive;
Benefici aziendali derivanti dal perfezionamento dell’organizzazione interna dell’impresa ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
Benefici strategici derivanti dalla non iscrizione di sanzioni o di pendenze giudiziarie nei certificati pubblici che potranno essere richiesti nell’ambito di rapporti commerciali e di
pratiche amministrative che potranno essere discriminanti per l’accesso a gare d’appalto pubblico e non;
Benefici per Amministratori, Direttori Generali e Soci (per il patrimonio personale), poichè con l’entrata in vigore del nuovo diritto societario, le ipotesi di azione di responsabilità sono state ampliate e, in determinate situazioni, intentabili dal singolo socio o dal singolo creditore sociale.
RUOLO DI CDQ ITALIA
La CDQ ITALIA – in qualità di Organismo Terzo Indipendente rilascia, alle Organizzazioni che ne facciano richiesta, l’attestato di Seconda Opinione ad uno dei documenti/disciplinari di riferimento per la realizzazione di Sistemi di Gestione per prevenire i reati cui consegue la Responsabilità Amministrativa degli enti collettivi (SGRA).
La complessità materia richiede l’apporto di diverse competenze, tutte rilevanti e necessarie. La CDQ ITALIA si avvale di un pool di professionisti di complementare specializzazione: Legale, Aziendalistica e Fiscale Societaria, con diversi anni di esperienza nei settori specifici e in realtà imprenditoriali diverse.
Per maggiori informazioni sull’iter di applicazione del Modello si prega di contattare la CDQ ITALIA.